Il regolamento dell’Università dei Marmorari

 

Premessa: L’associazione culturale “UNIVERSITA’ DEI MARMORARI ROMANI” fondata nel 1406 (di seguito Associazione), in base agli articoli dello STATUTO stipula il seguente REGOLAMENTO INTERNO che è parte integrante dello statuto stesso.

  • Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni così come i diritti ed i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operino nel nome e per conto dell’associazione e all’interno della stessa.
  • Il regolamento è proposto all’assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo. Tale assemblea è riunita secondo le direttive dello Statuto. Deve essere approvato con una maggioranza dei 2/3 dei presenti comprese deleghe.
  • Il seguente regolamento è sempre subordinato allo statuto e non può modificarne le disposizioni od operare in maniera non conforme.
  • Ogni socio può proporre modifiche al regolamento dietro presentazione scritta al Consiglio Direttivo e al Presidente che deve indire una riunione dell’assemblea a carattere ordinario e/o straordinario per sottoporre la proposta.
  • Per la modifica del regolamento sono sempre necessari i 2/3 dei voti dei soci;
  • Per tutti gli aspetti non specificati nel regolamento, si fa sempre riferimento allo Statuto dell’Associazione datato 5 dicembre 2011, Atto 4701, repertorio n.14173.
  • Quanto segue verrà pubblicato per intero nel sito web dell’Associazione.

INTEGRAZIONI ATTUATIVE ALLO STATUTO

ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA’

  • La sede stabilita è nella città di Roma. Luoghi storici deputati allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza, istituzionali ed insegnamento teorico sono l’Accademia di San Luca in Roma, Palazzo Braschi in Roma, La Cappella di San Silvestro presso la Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma, Castello della Cecchignoletta in Roma. Le sedi operative e di insegnamento sono anche ubicate presso i laboratori e botteghe dei soci marmorari.
  • Il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno il diritto/dovere di contattare e condurre trattative con le Istituzioni sopra menzionate, Regione, Comune, Enti ,affinché si possa ottenere dalle stesse uno spazio o più spazi in maniera stabile all’interno delle medesime ad uso di rappresentanza, uffici e aule didattiche, allestimento mostre, e tuttociò sia utile alla diffusione del sapere marmoraro e solo ad uso e per gli scopi dell’associazione.
  • I soci hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative e di contribuire anche con la loro prestazione d’opera al corretto svolgimento di vita dell’associazione.
  • L’associazione è apartitica e apolitica. Possono essere soci tutte le persone di nazionalità straniera senza distinzioni di sesso, razza, religione, convinzioni personali purché comprendano la lingua italiana e rientrino nelle prerogative storiche dell’associazione: a) il socio che eserciti da almeno due anni attività di laboratorio e marmoraro in Roma e tutti quegli artisti, intagliatori, e scultori, restauratori di marmo che pure non avendo laboratorio proprio, assumino lavori per proprio conto e sappiano eseguirli correttamente di propria mano o impartendo direttive tecniche. Altresì devono accettare le condizioni dell’odierno Statuto vigente in tutti i suoi articoli; b) altre caratteristiche da Statuto del 2011.
  • E’ facoltà dei soci di poter usufruire del logo e del simbolo dell’Associazione nei dettami storici grafici tramandati dal 1406 secondo lo schema grafico inserito in appendice al regolamento. L’uso dello stesso in tutte le sue forme anche all’interno dei bigliettini da visita, carta intestata, siti web deve sempre riportare la dicitura contestuale obbligatoria: “ Membro dell’Università dei Marmorari Romani del 1406”. Non è necessaria la richiesta di permesso scritta al consiglio direttivo per tali usi da parte dei soci ma solo una semplice informativa verbale al Presidente.
  • Logo e schema grafico sono depositati e registrati secondo le direttive e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente ed ogni Socio deve attenersi nel loro utilizzo strettamente a tale impianto grafico.
  • Ogni attività conto terzi di sponsorizzazione e patrocinio dell’associazione può godere del marchio e logo solo nelle tempistiche strettamente necessarie allo svolgersi della manifestazione e non oltre, con lettera di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente anche senza autorizzazione dell’assemblea, salvo darne comunicazione all’assemblea soci alla prima riunione in calendario.

ART. 2: SCOPI E FINALITA’

L’associazione non ha fini di lucro e si propone di divulgare, diffondere e continuare il pensiero, l’arte e gli ideali dell’antica Università dei Marmorari fondata nel 1406 attraverso attività ed iniziative dirette a promuovere la propria immagine e l’operato dei Soci.

  • In ottemperanza alle lettere dello Statuto rubricate in H-E – I-M- N, è data facoltà al Presidente e al Consiglio Direttivo di procedere alla individuazione di attività di marketing, promozione economica dei soci, ricerca di partners commerciali in Italia e all’Estero ,Enti, Persone fisiche o giuridiche, in totale autonomia e spirito di iniziativa, salvo informare l’assemblea dei soci alla prima riunione ordinaria o straordinaria .
  • Ogni accordo commerciale, collaborazione, evento, nato da qualsiasi iniziativa personale del socio proponente o delle cariche dell’associazione deve essere sempre presentato all’assemblea ordinaria o straordinaria per essere votato e approvato.
  • Per i progetti più importanti è sempre obbligatorio prima della firma di qualsiasi contratto ed approvazione di assemblea richiedere la consulenza legale di un avvocato o professionista specializzato in materia.
  • L’associazione svolge la sua attività avvalendosi all’occorrenza e se necessario di consulenti esterni e professionisti i cui oneri e parcelle uguali, inferiori o superiori ad un importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille/00 ) più IVA, devono di volta in volta essere sempre presentati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente all’Assemblea per la votazione e approvazione.
  • Il Presidente e il Consiglio Direttivo per la normale gestione delle attività e delle spese previste ed impreviste possono agire liberamente senza preavviso ai soci per un budget inferiore o pari ad un tetto massimo di euro 1.000,00 (mille/00 euro )+ IVA complessive sempre dandone successiva notizia e resoconto operativo all’assemblea convocata in via ordinaria e/o straordinaria.
  • Il Presidente ed il Consiglio Direttivo per spese impreviste non coperte dal fondo cassa o per la gestione di un evento possono richiedere in via di urgenza prioritaria ai soci un contributo economico extra quota associativa da rendicontare obbligatoriamente alla prima riunione dell’assemblea .
  • Il Presidente ed il Consiglio direttivo possono altresì anticipare tali spese per un importo non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) con immediata informativa di rimborso economico a tutti i soci a mezzo lettera, fax, mail e altra forma, tramite contanti o bonifico bancario da rendicontare e verbalizzare alla prima riunione di assemblea.
  • Per tutte le altre spese o attività varie di promozione, mostre, convegni, iniziative, è d’obbligo presentare più preventivi di spesa, anche raccolti dai soci e indirizzate al consiglio direttivo che le enuncerà all’assemblea per essere analizzate e messe al voto.
  • È sempre preferibile che per ogni mansione od incarico futuri svolti dal socio, questi sia stato investito del compito dall’assemblea anche dietro presentazione del consiglio direttivo.

ART. 3: PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

  • È istituito un fondo cassa per la gestione delle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione.
  • Ogni evento in programma dovrà essere sempre corredato da un Business Plan il più dettagliato possibile ove siano specificati i vari capitoli di spesa, gli scopi ed i risultati da raggiungere o quantomeno auspicati per la presentazione da parte del consiglio direttivo e del Presidente all’assemblea; favorirne la discussione interna, conferire eventuali compiti ai vari soci ed approvarne o meno la fattibilità. Per progetti semplici e di non alto impatto economico basta la maggioranza dei votanti. Per progetti impegnativi e con costi considerevoli superiori ai 20.000 euro (ventimila/00 euro ) di budget è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti per l’approvazione.
  • Ogni contributo economico, donazioni, proventi ed introiti economici devono essere sempre tracciabili e di provenienza certa non riconducibili ad illeciti gravi come: Riciclaccio, Mafia, Camorra, Associazioni a delinquere, traffico di armi, traffico di rifiuti e scorie, prostituzione, commercio illegale di opere d’arte, traffico di stupefacenti e spaccio, estorsione, pizzo, tangenti o quanto altro contemplato nel codice penale come reato grave. Ogni socio che si macchi di tali reati con sentenza passata in giudicato verrà “espulso con onta” automaticamente dall’associazione senza possibilità di appello.
  • L’associazione nel pieno svolgimento della propria missione può ricercare o essere interpellata da committenti per favorire lo sviluppo economico dei soci. In base alla richiesta della committenza il lavoro verrà distribuito tra i soci a seconda della specializzazione professionale dei singoli o ripartito con diretto monitoraggio del Consiglio Direttivo. Altresì per favorire la divulgazione dei lavori dei soci marmorari l’associazione tramite il consiglio direttivo può stipulare accordi di marketing nazionali ed esteri.
  • L’associazione a tale fine istituisce un “CERTIFICATO DI GARANZIA E QUALITA’” e un “BOLLO IN PIOMBO” quali unici attestati validi dell’alto valore qualitativo dell’opera eseguita secondo tradizione romana ed originalità, a riprova che l’azienda artigiana o l’artista sia realmente socio.
  • “CERTIFICATO DI GARANZIA E QUALITA’” viene consegnato o spedito unitamente all’opera al committente. È caratterizzato nel riportare il nome e il logo dell’associazione, un testo dichiarante l’autenticità del manufatto, anno di esecuzione, il timbro e la firma del Presidente unitamente a quella della commissione giudicatrice. Il modello definitivo da attuare e Le modalità grafiche dei particolari sono stabilite dal consiglio direttivo unitamente all’assemblea dei soci. Una volta approvato il modello guida esso non può essere modificato se non con votazione dei 2/3 dei voti dell’assemblea dei soci. Il modello originale insieme al simbolo e al logo deve essere tenuto presso la sede dell’associazione o sotto responsabilità del Presidente. Una Copia del certificato redatto ad hoc per il lavoro in consegna va tenuta nell’archivio dell’associazione . L’uso di altro modello costituisce un falso ed è punito con l’espulsione con onta dall’associazione. E’ possibile implementare facoltativamente a parte il certificato con una brochure fotografica attestante le varie fasi di lavorazione da inviare unitamente con l’opera al committente. L’ultima decisione in merito spetta al consiglio direttivo caso per caso.
  • “BOLLO DI PIOMBO” è la seconda attestazione di autenticità del manufatto artistico. Il socio artista dovrà ricavare nel retro dell’opera o ove non ne comprometta l’impatto estetico un incavo entro il quale verrà colato del piombo fuso o altro materiale ,su cui il presidente andrà ad imprimere il timbro con logo dell’associazione ufficiale. L’assemblea dei soci con il consiglio direttivo ed il presidente decideranno sui particolari grafici e le dimensioni del timbro da approntare come modello unico. Il modello originale insieme al simbolo e logo deve essere tenuto presso la sede dell’associazione o sotto responsabilità del presidente. Non è permesso utilizzare altri timbri all’infuori di quello ufficiale approvato ed autorizzato. Il modello del timbro può essere variato con la votazione dei 2/3 dell’assemblea dei soci. L’uso di altro modello costituisce un falso ed è punito con l’espulsione con onta dall’associazione.
  • Per nessun motivo l’opera o i manufatti lapidei creati dal socio e venduti sotto l’egida dell’associazione potranno essere riprodotti e commercializzati privatamente dallo stesso. Ciò costituirebbe un falso di mercato parallelo e sarà punito con “l’esclusione” dall’associazione. In tali casi l’associazione si riserva di adire contro il socio escluso le giuste vie legali.
  • A titolo economico, ogni socio che veda andare a buon fine una trattativa economica con assegnazione di commessa di lavoro da parte della committenza alla propria bottega o azienda, è tenuto a versare a lavoro concluso una percentuale variabile dal 2% al 10% all’associazione sotto forma di contributo o donazione a titolo di sostentamento della stessa. Tale percentuale sarà di volta in volta stabilita dal Presidente e Vicepresidente a seconda dell’ammontare economico del lavoro in accordo con il socio investito della esecuzione per evitare di non andare “fuori mercato” con l’importo. L’assemblea dei soci deve sempre essere avvertita dal consiglio direttivo alla prima riunione utile indetta in via ordinaria o straordinaria.
  • Il socio che venga contattato attraverso il sito internet dell’associazione o altri mezzi per un preventivo di spesa e non ne dia tempestiva notizia ai membri del Consiglio Direttivo con ogni mezzo, se scoperto viene denunciato al collegio dei Probi Viri per delucidazioni e può essere “escluso” dall’associazione per tre anni con sospensione ed eliminazione del nominativo dal sito web. Qualora il malfatto si ripetesse con malizia e dolo per l’associazione, il socio sarebbe “espulso con onta” definitivamente con cancellazione definitiva dal sito web dell’associazione. L’assemblea dei soci deve sempre essere avvertita dal consiglio direttivo alla prima riunione utile indetta in via ordinaria o straordinaria.
  • Il socio a cui venga commissionata un’opera fisica o un intervento di “concetto” (consulenza, corsi formativi etc..,) attraverso il nome dell’associazione è sempre tenuto a seguire le seguenti modalità di pagamento minime dal Committente: 30% acconto all’ordine; Stato avanzamento lavori 30% a metà dell’opera; saldo a collaudo del committente ed emissione del certificato di garanzia e qualità da parte dell’associazione. In nessun caso il certificato di qualità e garanzia verrà emesso a saldo non avvenuto. L’assemblea dei soci deve sempre essere avvertita dal consiglio direttivo alla prima riunione utile indetta in via ordinaria o straordinaria.
  • Nel caso di commesse internazionali: acconto 30% all’ordine, apertura lettera di credito, saldo a collaudo ed emissione del certificato di qualità. L’assemblea dei soci deve sempre essere avvertita dal consiglio direttivo alla prima riunione utile indetta in via ordinaria o straordinaria.
  • Qualora il socio preferisca intraprendere altre forme di contrattazione privata con la committenza e altre forme di pagamento, l’associazione si riserva il diritto di non emettere in maniera automatica l’attestato di qualità e garanzia fino al versamento del contributo o donazione spettante dal socio nelle casse dell’associazione. L’assemblea dei soci deve sempre essere avvertita dal consiglio direttivo alla prima riunione utile indetta in via ordinaria o straordinaria.
  • In caso di accordi internazionali di marketing variabili da continente a continente per peculiarità e caratteristiche, il consiglio direttivo ed il presidente hanno la facoltà di istituire dei regolamenti commerciali ad hoc e servirsi di consulenti locali salvo presentare le relative bozze preliminari all’assemblea soci per discuterne le modifiche, e stabilire le versioni definitive da approvare prima della firma tra le parti. Nessun accordo potrà mai essere indipendente ed affermare il contrario da quanto prescritto dallo statuto e da questo regolamento interno.

ART. 6: SOCI ED ASSOCIATI

Sono istituite le due forme di allontanamento del socio che si macchi in buona o cattiva fede delle seguenti colpe:

ESCLUSIONE ED ESPULSIONE CON ONTA.

ESCLUSIONE: salvo quanto stabilito dallo statuto può essere escluso il socio che: a) venga attenzionato e giudicato dalla COLLEGIO DEI PROBI VIRI; b) esegua mercato parallelo anche di una singola copia di un lavoro commissionato grazie all’associazione; c) il socio che tramite il sito web o attraverso il nome dell’associazione a qualsiasi titolo acquisisca un lavoro e non ne dia comunicazione al consiglio direttivo; d) mancato versamento della donazione o contributo per il lavoro acquisito tramite nomina dell’associazione senza adeguata giustificazione. Il versamento va comunque sempre effettuato e la sospensione non giustifica il mancato. La reiterazione o il mancato versamento con dolo provocano l’espulsione del socio a titolo insindacabile ed inappellabile. L’esclusione può prevedere un periodo di sei mesi a un anno ed è comprensivo delle cariche ricoperte all’interno dell’associazione.

  • La decisione dei probi viri viene verbalizzata e consegnata al consiglio direttivo e al presidente che hanno solo potere di ricevimento e di comunicazione all’assemblea dei soci della decisione presa dal collegio. Il socio interessato non può fare appello a tale collegio ma secondo statuto direttamente all’assemblea dei soci la cui decisione sarà inequivocabile, insindacabile ed inoppugnabile.

ESPULSIONE CON ONTA : salvo quanto stabilito dallo statuto può essere espulso il socio che: a) sia stato escluso dall’associazione per tre volte anche non consecutive anche se brevi. B) si sia macchiato dei seguenti reati: associazione mafiosa, a delinquere, traffico di armi, traffico di rifiuti e scorie, prostituzione, commercio illegale di opere d’arte, traffico di stupefacenti e spaccio, estorsione, pizzo, tangenti o quanto altro contemplato nel codice penale come reato grave e passato con sentenza in giudicato. C) L’uso di un certificato di qualità e garanzia dell’opera falsi o non rispondenti al modello depositato in sede e registrato. D) L’uso di un marchio e logo falsi o non rispondenti al modello depositato in sede e registrato. E) uso di un bollo di piombo falso o non rispondente al modello depositato in sede e registrato. F) abbia con il suo dire ed il suo fare arrecato danno grave all’associazione o a un socio componente sia di immagine che economica., G) Riciclaggio opere d’arte , H) Modifica di opere arte in modo da renderle non più conformi all’originale se accertato di essere in cattiva fede. I) Mancato rispetto degli accordi stipulati dall’associazione con terzi a scapito grave di quest’ultimi e dell’associazione stessa. L) il socio che risulti iscritto ad altra associazione che abbia gli stessi scopi e finalità della qui in argomento e che invitato dal consiglio direttivo ad operare una scelta, ignori tale interpellanza volontariamente.

  • Al socio, L’espulsione con onta viene sempre comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, annotata nel verbale di assemblea e non potrà in nessun caso più essere riammesso nell’associazione.
  • Nei casi di espulsione con onta l’associazione si riserva sempre il diritto di adire le giuste vie legali per avere soddisfazione e tutelare il proprio nome ed operato.
  • Ogni socio è tenuto a dare notizia al consiglio direttivo del non corretto comportamento di un associato nei confronti di un altro o dell’associazione.
  • Il socio accusato deve essere convocato entro 30 giorni dal consiglio direttivo e dal presidente in seduta comune per delucidazioni. il consiglio direttivo e il presidente sono obbligati ad avocare la questione al “COLLEGIO DEI PROBI VIRI” che avrà cura di convocare le parti in modalità comune o separate per una audizione ufficiale. Durante l’audizione e/o audizioni il Collegio redigerà dettagliato verbale con le dichiarazioni delle parti.
  • La decisione dei probi viri viene verbalizzata e consegnata al consiglio direttivo e al presidente che hanno solo potere di ricevimento e di comunicazione all’assemblea dei soci della decisione presa dal collegio. Il socio interessato non può fare appello in nessun caso.

APPELLO ALL’ASSEMBLEA

  • L’assemblea può pronunciarsi solo se convocata in appello dal socio denunciato, altrimenti ha solo il compito di ratifica della sentenza loro letta dal presidente.
  • Al collegio dei probi viri presenti in assemblea è permesso rispondere ai quesiti dei soci e spiegare la loro decisione ma non di pronunciarsi ulteriormente con nuova sentenza che modifichi la precedente.
  • Il socio appellante deve essere ascoltato non alla presenza dei probi viri.
  • La discussione e la decisione finale dell’assemblea va eseguita in assenza dell’appellante che va fatto allontanare in altra stanza e del collegio dei probi viri. il consiglio direttivo e il presidente hanno diritto di voto. In caso di parità l’ultima scelta spetta al presidente.
  • Ogni decisione dell’assemblea non esclude diritto alcuno di ogni organo o singoli soci di appellarsi all’autorità giudiziaria per vedere salvaguardati i propri diritti se considerati violati.
  • Nel caso il socio sia interessato da azione penale o risulti indagato per i reati gravi sopra enunciati, l’assemblea può decidere di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria e Magistratura.

ART. 7: ORGANI SOCIALI

  • E’ istituita una “COMMISSIONE CERTIFICATRICE” . Essa è composta da due Soci più il Presidente dell’Associazione. Ha il compito di certificare l’alta qualità dell’opera lapidea, dialogare con il socio durante le fasi della creazione su propria iniziativa o su richiesta del socio su qualsiasi aspetto inerente la buona riuscita del manufatto o del progetto;
  • controllare che non siano presenti sul mercato opere contraffatte con il simbolo o logo dell’associazione;
  • controllare che i soci rispettino i dettami del regolamento e dello statuto e non si macchino di pecche che rechino danno economico o di immagine all’associazione.
  • Possono segnalare e richiedere al consiglio direttivo la esclusione o l’espulsione con onta del socio.
  • I membri della commissione certificatrice possono essere scelti tra tutti i soci con una anzianità di almeno due anni all’interno dell’associazione. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo all’assemblea soci e devono essere eletti con i 2/3 dei voti. Restano in carica nei tempi stabiliti dallo statuto per i membri del consiglio direttivo e del presidente e la loro posizione non è incompatibile con queste ultime. È altresì incompatibile con il “collegio dei probi viri”.
  • Possono essere rieletti.
  • Devono essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali
  • E’ istituito il “COLLEGIO DEI PROBI VIRI” .
  • viene nominato dall’assemblea dei soci a maggioranza di 2/3.
  • Il ruolo è incompatibile con la detenzione di altre cariche all’interno dell’associazione. È composto da tre soci anziani che siano iscritti all’associazione da almeno dieci anni comprensivi dei vecchi registri e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.
  • Durano in carica come il consiglio direttivo e il presidente.
  • Il loro giudizio finale è inappellabile, da parte di alcun organo o carica salvo la procedura poc’anzi enunciata e il verbale di sentenza viene letto dal consiglio direttivo e dal presidente all’assemblea che ha il diritto/dovere di ratificarlo.
  • Qualora il soggetto sotto accusa faccia appello all’assemblea dei soci, massimo organo decisionale dell’associazione, Solo allora l’assemblea dei soci può rivolgere domande al collegio in tempi e modalità separate dal richiedente. Il collegio non prende parte alla votazione finale dell’assemblea e non commenta oltre le domande poste.
  • Durante la fase di enunciazione da parte del collegio dei probi viri, l’assemblea vista la delicatezza degli argomenti trattati ascolta in assoluto silenzio e pone le domande successivamente su indicazione del segretario.
  • Nei casi più gravi che prevedano in sentenza l’espulsione con onta del socio, il collegio dei probi viri dopo le opportune indagini, confronti e ricerche deve richiedere al consiglio direttivo e al presidente di indire una assemblea a carattere straordinario entro 15gg dalla fine delle medesime, da tenere a porte chiuse senza la presenza del socio imputato per enunciare all’assemblea quanto emerso dal lavoro svolto. Ogni socio si impegna a mantenere segreto quanto riportato in aula, non registrare né filmare con alcun mezzo salvo incorrere in sospensione sanzionatoria e decadenza dalla carica. Il giudizio del collegio dei probi viri in caso di espulsione con onta è inappellabile dall’assemblea dei soci, che ha solo potere ratifica.
  • Qualora un membro del collegio dei probi viri sia interessato da un fatto grave a carico o accusa viene sospeso dall’incarico dal presidente e non viene reintegrato. In caso di parità di opinione tra i due restanti, il presidente ha l’opzione della scelta finale definitiva.
  • Qualora l’intero collegio dei probi viri sia interessato da accuse, avviene l’immediato decadimento dalle cariche con nomina da parte dell’assemblea di altri tre soci anche se non anziani a maggioranza di 2/3.
  • Qualora sotto accusa sia l’intero consiglio direttivo, o anche uno solo dei componenti, viene/ vengono sospesi dalle cariche fino alla fine delle indagini e nel frattempo l’assemblea dei soci nomina un commissario tra i soci facente le veci per le attività ordinarie.
  • In caso di espulsione con onta del consiglio direttivo l’assemblea in modalità straordinaria e in convocazione autonoma entro 15 gg deve nominare le nuove cariche sociali.

ART. 8: ASSEMBLEA

Salvo quanto enunciato nello statuto si introduce:

MODALITA DI VOTO: l’assemblea in maniera ordinaria vota con voto palese e per alzata di mano. Il presidente dichiara aperta la votazione, il segretario procede al conteggio e ne riferisce l’esito al presidente che lo proclama all’assemblea mentre il segretario lo annota nel verbale a registro.

In taluni casi delicati l’assemblea dei soci a richiesta dei 2/3 dei membri può richiedere il voto in modalità SEGRETA. In tal caso il segretario prepara i fogli-scheda necessari per la votazione di ciascun socio, del tutto uguali tra loro e non riconoscibili, privi di segni o annotazioni. Vi trascrive chiaramente su ognuno il quesito da votare e lo consegna ad ogni socio. Terminato il voto, il vicepresidente li ritira e li consegna al segretario che li conteggia e ne comunica l’esito al presidente che ne dichiara l’esito all’assemblea e lo ratifica mentre il segretario lo trascrive sul verbale a registro.

  • L’assemblea non ha diritto di voto e non ha diritto di appello qualora sia stato decretato dagli organi preposti l’espulsione per onta del socio per motivi gravi , ma solo diritto uditivo, mentre ha diritto di voto su qualunque altro argomento essendo l’organo massimo dell’associazione.

APPENDICE

Marchio, logo e bollo in piombo unici validi dell’associazione UNIVERSITA’ DEI MARMORARI ROMANI del 1406: